Art. 28
Prescrizioni relative alle autorità di notifica
In vigore dal 11 mag 2016
Prescrizioni relative alle autorità di notifica
L'autorità di notifica:
a)
è istituita in modo da evitare conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità;
b)
è organizzata e gestita in modo che ne siano salvaguardate l'obiettività e l'imparzialità delle attività;
c)
è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione;
d)
non offre né fornisce attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale;
e)
salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute;
f)
dispone di personale competente in numero sufficiente a garantire l'adeguata esecuzione dei compiti affidatile.
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