Art. 3

Deposito degli strumenti finanziari dei clienti

In vigore dal 7 apr 2016
Deposito degli strumenti finanziari dei clienti 1.   Gli Stati membri consentono alle imprese di investimento di depositare gli strumenti finanziari da loro detenuti per conto dei loro clienti su uno o più conti aperti presso terzi, purché esse esercitino tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari. In particolare, gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di tenere conto della competenza e della reputazione dei terzi sul mercato nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti dei clienti. 2.   Quando l'impresa di investimento intende depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso terzi, gli Stati membri assicurano che essa depositi gli strumenti finanziari solo presso terzi in una giurisdizione in cui la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i terzi siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. 3.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento non depositino strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona, a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo; b) se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest'ultimo richiede all'impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo. 4.   Gli Stati membri assicurano che gli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 si applichino anche ove i terzi abbiano delegato una delle loro funzioni riguardanti la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari ad altri terzi.
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Deposito degli strumenti finanziari dei clienti (Art. 3 Direttiva (UE) 2017/593) — Testo vigente | Portale Normativo