Art. 5
Impiego degli strumenti finanziari dei clienti
In vigore dal 7 apr 2016
Impiego degli strumenti finanziari dei clienti
1. Gli Stati membri non consentono alle imprese di investimento di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari da loro detenuti per conto di un cliente o di utilizzare in altro modo tali strumenti finanziari per proprio conto o per conto di un'altra persona o di un altro cliente dell'impresa, a meno che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a)
il cliente deve aver dato il proprio consenso preliminare esplicito all'uso degli strumenti alle condizioni specificate, attestato per iscritto dalla sua firma o con metodo equivalente, e
b)
gli strumenti finanziari di tale cliente devono poter essere utilizzati unicamente alle condizioni specificate, alle quali il cliente ha dato il suo consenso.
2. Gli Stati membri non consentono alle imprese di investimento di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente in un conto omnibus mantenuto da un terzo o di utilizzare in altro modo gli strumenti finanziari detenuti in tale tipo di conto per proprio conto o per conto di un altro cliente, a meno che, in aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a)
ogni cliente i cui strumenti finanziari sono detenuti nel conto omnibus deve aver dato il suo consenso preliminare esplicito conformemente al paragrafo 1, lettera a);
b)
l'impresa di investimento deve essere dotata di sistemi e di controlli che garantiscono che vengano utilizzati in questo modo unicamente gli strumenti finanziari appartenenti ai clienti che abbiano dato il loro consenso preliminare esplicito conformemente al paragrafo 1, lettera a).
Le registrazioni dell'impresa di investimento contengono i dati relativi al cliente che ha impartito le istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ad ogni cliente che abbia dato il suo consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.
3. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento, per prevenire l'uso non autorizzato degli strumenti finanziari dei clienti per proprio conto o per conto di qualsiasi altra persona, adottino misure adeguate, in particolare:
a)
che concludano accordi con i clienti sulle misure che le imprese di investimento devono adottare nel caso in cui il cliente non abbia abbastanza fondi sul suo conto alla data di regolamento, come ad esempio il prestito dei titoli corrispondenti per conto del cliente o il ricalcolo delle posizioni;
b)
che monitorino attentamente la loro futura capacità di consegnare i titoli alla data di regolamento e mettano in atto misure correttive qualora ciò non fosse possibile; e
c)
che monitorino attentamente e richiedano tempestivamente i titoli non consegnati in circolazione alla data di regolamento e oltre.
4. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento adottino modalità specifiche per tutti i clienti al fine di garantire che il mutuatario degli strumenti finanziari dei clienti fornisca una garanzia adeguata e che l'impresa monitori il persistere dell'adeguatezza di tale garanzia e adotti i provvedimenti opportuni per mantenere l'equilibrio con il valore degli strumenti dei clienti.
5. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento non concludano contratti vietati a norma dell', paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir_del:2017:593:oj#art-5