Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

In vigore dal 7 apr 2016
Ambito di applicazione e definizioni 1.   La presente direttiva si applica alle imprese di investimento, alle società di gestione a norma dell', paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ai gestori di fondi di investimento alternativi a norma dell', paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). 2.   Ai fini dei capi II, III e IV della presente direttiva, i riferimenti alle imprese di investimento e agli strumenti finanziari includono gli enti creditizi e i depositi strutturati in relazione a tutte le disposizioni di cui all', paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE. 3.   Per «operazioni di finanziamento tramite titoli» si intendono operazioni ai sensi dell', punto 11), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (6). 4.   Per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un organismo di investimento collettivo che è autorizzato conformemente alla direttiva 2009/65/CE o che è soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un'autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli investitori maggiorato degli utili; b) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi; c) deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo. Ai fini della lettera b), gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione/investimento svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie di rating del credito registrate e vigilate dall'ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione/investimento dovrebbe tener conto, tra l'altro, di tali rating.
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Ambito di applicazione e definizioni (Art. 1 Direttiva (UE) 2017/593) — Testo vigente | Portale Normativo