Art. 10
Obblighi di governance dei prodotti per i distributori
In vigore dal 7 apr 2016
Obblighi di governance dei prodotti per i distributori
1. Gli Stati membri prescrivono che quando le imprese di investimento decidono la gamma di strumenti finanziari, emessa da esse o da altre imprese, e la gamma di servizi che esse intendono raccomandare o offrire ai clienti, esse rispettino gli obblighi pertinenti di cui ai paragrafi da 2 a 10 in modo adeguato e proporzionato, tenendo conto della natura dello strumento finanziario, del servizio di investimento e del mercato di riferimento del prodotto.
Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento rispettino i requisiti della direttiva 2014/65/UE anche quando offrono o raccomandano strumenti finanziari prodotti da entità non soggette alla direttiva 2014/65/UE. Come parte di questo processo, le imprese di investimento dispongono di dispositivi efficaci che garantiscono loro l'accesso a informazioni sufficienti sugli strumenti finanziari provenienti da tali produttori.
Le imprese di investimento stabiliscono il mercato di riferimento per il rispettivo strumento finanziario, anche qualora il mercato di riferimento non sia stato definito dal produttore.
2. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di disporre di adeguati dispositivi di governance dei prodotti per assicurare che i prodotti e i servizi che intendono offrire o raccomandare siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi di un mercato di riferimento determinato e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento determinato. Le imprese di investimento identificano e valutano appropriatamente la situazione e le esigenze dei clienti su cui intendono concentrarsi, in modo da garantire che gli interessi dei clienti non siano pregiudicati a causa di pressioni commerciali o necessità di finanziamento. Come parte di questo processo, le imprese individuano gruppi di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile.
Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento ottengano dai produttori soggetti alla direttiva 2014/65/UE le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono raccomandare o vendere, al fine di garantire che tali prodotti siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento determinato.
Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento adottino tutte le misure ragionevoli per ottenere informazioni adeguate e attendibili anche dai produttori non soggetti alla direttiva 2014/65/UE al fine di garantire che i prodotti siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento. Quando le informazioni pertinenti non sono disponibili pubblicamente, il distributore adotta tutte le misure ragionevoli per ottenerle dal produttore o dal suo agente. Per informazioni disponibili pubblicamente accettabili si intendono informazioni chiare, affidabili e generate per soddisfare requisiti regolamentari, quali i requisiti relativi all'informativa a norma della direttiva 2003/71/CE (8) o della direttiva 2004/109/CE (9) del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale obbligo è pertinente per i prodotti venduti sui mercati primari e secondari e si applica in modo proporzionato, in base alla misura in cui sono ottenibili informazioni disponibili pubblicamente e alla complessità del prodotto.
Le imprese di investimento impiegano le informazioni ottenute dai produttori e le informazioni sui propri clienti per identificare il mercato di riferimento e la strategia di distribuzione. Quando un'impresa di investimento agisce sia come produttore che come distributore, è richiesta solo una valutazione del mercato di riferimento.
3. Gli Stati membri prescrivono che quando le imprese di investimento decidono la gamma di strumenti finanziari e di servizi offerti o raccomandati e i rispettivi mercati di riferimento, esse mantengano le procedure e le misure volte a garantire il rispetto di tutti i requisiti applicabili a norma della direttiva 2014/65/UE, compresi quelli relativi a informativa, adeguatezza e appropriatezza, incentivi e corretta gestione dei conflitti di interesse. In questo contesto, è accordata particolare attenzione laddove i distributori intendano offrire o raccomandare nuovi prodotti o vi siano variazioni in merito ai servizi che forniscono.
4. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento riesaminino e aggiornino periodicamente i loro dispositivi di governance dei prodotti al fine di garantire che permangano robusti e idonei al loro scopo e che adottino provvedimenti appropriati se del caso.
5. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento riesaminino regolarmente i prodotti di investimento da esse offerti o raccomandati e i servizi prestati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere materialmente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento determinato. Le imprese valutano almeno se il prodotto o il servizio resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e se la prevista strategia di distribuzione continui ad essere appropriata. Le imprese riconsiderano il mercato di riferimento e/o aggiornano i dispositivi di governance dei prodotti qualora rilevino di avere erroneamente identificato il mercato di riferimento per un prodotto o servizio specifico o qualora il prodotto o il servizio non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento determinato, ad esempio quando il prodotto non è più liquido o diviene molto volatile a causa delle oscillazioni del mercato.
6. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento assicurino che la loro funzione di verifica della conformità monitori lo sviluppo e la revisione periodica dei dispositivi di governance dei prodotti al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi definiti dal presente articolo da parte dell'impresa.
7. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento assicurino che il personale coinvolto sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti che intendono offrire o raccomandare e i servizi forniti nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento determinato.
8. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento assicurino che l'organo di gestione abbia il controllo effettivo sul processo di governance dei prodotti dell'impresa per determinare la gamma dei prodotti di investimento che offrono o raccomandano e i servizi prestati ai rispettivi mercati di riferimento. Le imprese di investimento assicurano che le relazioni di conformità destinate all'organo di gestione includano sistematicamente informazioni sui prodotti da esse offerti o raccomandati e sui servizi forniti. Le relazioni di conformità sono messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
9. Gli Stati membri assicurano che i distributori forniscano ai produttori le informazioni sulle vendite e, se del caso, le informazioni sui riesami di cui sopra per corroborare i riesami dei prodotti svolti dai produttori.
10. Quando diverse imprese collaborano nella distribuzione di un prodotto o servizio, gli Stati membri assicurano che l'impresa di investimento avente il rapporto diretto con il cliente sia investita della responsabilità finale di adempiere agli obblighi di governance dei prodotti definiti dal presente articolo. Tuttavia, le imprese di investimento intermediarie devono:
a)
assicurare che le informazioni pertinenti sui prodotti passino dal produttore al distributore finale della catena;
b)
qualora il produttore richieda informazioni sulle vendite del prodotto al fine di adempiere ai propri obblighi di governance dei prodotti, consentirgli l'accesso; e
c)
applicare gli obblighi di governance dei prodotti ai produttori, se del caso, in relazione al servizio da esse fornito.
Storico versioni
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