Art. 9
Obblighi di governance dei prodotti per le imprese di investimento che producono strumenti finanziari
In vigore dal 7 apr 2016
Obblighi di governance dei prodotti per le imprese di investimento che producono strumenti finanziari
1. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di rispettare il presente articolo in sede di produzione di strumenti finanziari, vale a dire di creazione, sviluppo, emissione e/o concezione di strumenti finanziari.
Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che producono strumenti finanziari di adempiere agli obblighi pertinenti di cui ai paragrafi da 2 a 15 in modo adeguato e proporzionato, tenendo conto della natura dello strumento finanziario, del servizio di investimento e del mercato di riferimento del prodotto.
2. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di istituire, attuare e mantenere procedure e misure intese a garantire che la produzione di strumenti finanziari sia conforme ai requisiti di corretta gestione dei conflitti di interesse, anche per quanto riguarda la remunerazione. In particolare, le imprese di investimento che producono strumenti finanziari assicurano che la concezione dello strumento finanziario, comprese le sue caratteristiche, non arrechi un pregiudizio al cliente finale o non comporti problemi per l'integrità del mercato, consentendo all'impresa di investimento di attenuare e/o cedere i suoi rischi o l'esposizione alle attività sottostanti del prodotto, ove l'impresa di investimento già detenga le attività sottostanti per proprio conto.
3. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di analizzare i potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta producono uno strumento finanziario. In particolare, le imprese sono tenute a valutare se lo strumento finanziario generi una situazione per cui i clienti finali possano subire un pregiudizio qualora assumano:
a)
un'esposizione opposta a quella precedentemente detenuta dall'impresa stessa; o
b)
un'esposizione opposta a quella che l'impresa intende detenere in seguito alla vendita del prodotto.
4. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento valutino se lo strumento finanziario possa rappresentare una minaccia per il buon funzionamento o per la stabilità dei mercati finanziari prima di decidere di procedere al varo del prodotto.
5. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di assicurare che il personale coinvolto nella produzione di strumenti finanziari sia in possesso delle necessarie competenze per comprendere le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari che intendono produrre.
6. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di assicurare che l'organo di gestione eserciti un controllo effettivo sui processi di governance dei prodotti dell'impresa. Le imprese di investimento assicurano che le relazioni di conformità destinate all'organo di gestione comprendano sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari prodotti dall'impresa, comprese informazioni sulla strategia di distribuzione. Le imprese di investimento mettono le relazioni a disposizione dell'autorità competente su richiesta.
7. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento assicurino che la funzione di verifica della conformità monitori lo sviluppo e la revisione periodica dei dispositivi di governance dei prodotti al fine di individuare rischi di mancato adempimento da parte dell'impresa degli obblighi definiti dal presente articolo.
8. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che, per creare, sviluppare, emettere e/o concepire un prodotto, collaborano con altre entità, anche non autorizzate e vigilate a norma della direttiva 2014/65/UE, o con imprese di paesi terzi, di definire le responsabilità reciproche in un accordo scritto.
9. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di identificare a un livello sufficientemente granulare il mercato di riferimento potenziale per ogni strumento finanziario e di specificare il/i tipo/i di cliente per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario è compatibile. Come parte di questo processo, l'impresa individua qualsiasi gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile. Laddove imprese di investimento collaborino alla produzione di uno strumento finanziario, è necessario individuare solo un mercato di riferimento.
Le imprese di investimento che producono strumenti finanziari distribuiti mediante altre imprese di investimento stabiliscono le esigenze e le caratteristiche dei clienti per cui il prodotto è compatibile sulla base della loro conoscenza teorica e dell'esperienza precedente con lo strumento finanziario o con strumenti finanziari analoghi, i mercati finanziari e le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi dei clienti finali potenziali.
10. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di intraprendere una analisi di scenario dei loro strumenti finanziari che valuti i rischi che il prodotto produca scarsi risultati per i clienti finali e in quali circostanze ciò può accadere. Le imprese di investimento valutano lo strumento finanziario in condizioni negative, considerando ad esempio i casi in cui:
a)
si verifica un deterioramento del contesto di mercato;
b)
il produttore o terzi coinvolti nella produzione e/o funzionamento dello strumento finanziario registrano difficoltà finanziarie o si verifica un altro rischio di controparte;
c)
lo strumento finanziario non riesce a divenire sostenibile sul piano commerciale; o
d)
la domanda per lo strumento finanziario è molto più alta del previsto, mettendo a dura prova le risorse dell'impresa e/o il mercato dello strumento sottostante.
11. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di stabilire se uno strumento finanziario risponde alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento, esaminando tra l'altro i seguenti elementi:
a)
che il profilo di rischio/rendimento dello strumento finanziario sia coerente con il mercato di riferimento; e
b)
che la concezione dello strumento finanziario sia guidata da caratteristiche che vanno a vantaggio del cliente e non da un modello di business che per essere redditizio si basa sugli scarsi risultati dei clienti.
12. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento valutino la struttura delle spese proposta per lo strumento finanziario, esaminando tra l'altro i seguenti elementi:
a)
che i costi e gli oneri dello strumento finanziario siano compatibili con le necessità, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento;
b)
che le spese non compromettano le aspettative di rendimento dello strumento finanziario, come ad esempio quando i costi o gli oneri pareggino, superino o eliminino quasi tutti i vantaggi fiscali previsti collegati a uno strumento finanziario; e
c)
che la struttura delle spese dello strumento finanziario sia adeguatamente trasparente per il mercato di riferimento, ad esempio che non celi oneri o che sia troppo complessa da comprendere.
13. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di assicurare che la fornitura ai distributori di informazioni su uno strumento finanziario includa informazioni sui canali appropriati per la distribuzione dello strumento finanziario, sul processo di approvazione del prodotto e sulla valutazione del mercato di riferimento, e che le informazioni siano di livello adeguato per consentire ai distributori di capire e consigliare o vendere correttamente lo strumento finanziario.
14. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento riesaminino regolarmente gli strumenti finanziari da esse prodotti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa influire materialmente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento determinato. Le imprese di investimento valutano se lo strumento finanziario permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e se sia distribuito al mercato di riferimento, o se raggiunga clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile.
15. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di riesaminare gli strumenti finanziari prima di qualsiasi ulteriore emissione o rilancio, qualora siano a conoscenza di eventi che possano incidere materialmente sul rischio potenziale per gli investitori, e di valutare a intervalli regolari se gli strumenti finanziari funzionino come previsto. Le imprese di investimento stabiliscono la cadenza del riesame dei loro strumenti finanziari sulla base di fattori pertinenti, compresi i fattori legati alla complessità e al carattere innovativo delle strategie di investimento perseguite. Le imprese identificano inoltre gli eventi cruciali che inciderebbero sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento dello strumento finanziario, come:
a)
il superamento di una soglia che inciderà sul profilo di rendimento dello strumento finanziario; o
b)
la solvibilità di alcuni emittenti i cui titoli o garanzie possono incidere sul rendimento dello strumento finanziario.
Gli Stati membri assicurano che, ove si verifichino tali eventi, le imprese di investimento adottino misure appropriate che possono consistere in:
a)
fornire informazioni pertinenti sull'evento e le sue conseguenze sullo strumento finanziario ai clienti o ai distributori dello strumento finanziario qualora l'impresa di investimento non offra o venda lo strumento finanziario direttamente ai clienti;
b)
cambiare il processo di approvazione del prodotto;
c)
arrestare ulteriori emissioni dello strumento finanziario;
d)
cambiare lo strumento finanziario per evitare clausole contrattuali abusive;
e)
valutare se i canali di vendita attraverso cui sono venduti gli strumenti finanziari sono appropriati ove le imprese si rendano conto che lo strumento finanziario non è venduto come previsto;
f)
contattare il distributore per discutere di una modifica del processo di distribuzione;
g)
interrompere il rapporto con il distributore; o
h)
informare l'autorità competente pertinente.
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