Art. 9

Poteri legati alle disposizioni nazionali adottate per motivi di interesse generale

In vigore dal 20 gen 2016
Poteri legati alle disposizioni nazionali adottate per motivi di interesse generale 1.   La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di adottare, se strettamente necessario, misure adeguate e non discriminatorie per sanzionare le irregolarità commesse nel loro territorio e contrarie alle disposizioni giuridiche da essi adottate di cui all’, paragrafo 1. In tali casi lo Stato membro ospitante ha la possibilità di impedire che l’intermediario assicurativo, riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio interessato svolga la propria attività nel suo territorio. 2.   Inoltre, la presente direttiva lascia impregiudicato il potere dell’autorità competente dello Stato membro ospitante di adottare misure idonee a impedire a un distributore di prodotti assicurativi stabilito in un altro Stato membro di svolgere la propria attività all’interno del suo territorio in regime di libera prestazione di servizi oppure, ove del caso, di libero stabilimento, qualora tale attività sia rivolta in tutto o principalmente al territorio dello Stato membro ospitante, al solo scopo di evitare le disposizioni giuridiche che sarebbero applicabili se il distributore di prodotti assicurativi fosse residente o avesse la propria sede legale in quello Stato membro ospitante e, in aggiunta, nel caso in cui tale attività pregiudichi seriamente l’efficace funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi dello Stato membro ospitante per quanto concerne la tutela dei consumatori. In tal caso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, può adottare nei confronti del distributore di prodotti assicurativi tutte le misure adeguate necessarie per tutelare i diritti dei consumatori nello Stato membro ospitante. Le autorità competenti interessate possono rinviare la questione all’EIOPA e chiederne l’assistenza conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010 e, in tale caso, l’EIOPA può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo in caso di disaccordo tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d’origine.
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