Art. 7
Ripartizione delle competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante
In vigore dal 20 gen 2016
Ripartizione delle competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante
1. Se la principale sede di attività di un intermediario assicurativo, riassicurativo o di un intermediario assicurativo a titolo accessorio è in uno Stato membro diverso da quello d’origine, l’autorità competente di tale altro Stato membro può concordare con l’autorità competente dello Stato membro d’origine di agire come se fosse l’autorità competente dello Stato membro d’origine in relazione alle disposizioni dei capi IV, V, VI e VII. In caso di tale accordo, l’autorità competente dello Stato membro d’origine informa senza indugio l’intermediario assicurativo, riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio e l’EIOPA.
2. L’autorità competente dello Stato membro ospitante ha la responsabilità di garantire che i servizi prestati dalla stabile organizzazione nel suo territorio ottemperino agli obblighi stabiliti ai capi V e VI e con le misure adottate in applicazione di tali disposizioni.
L’autorità competente dello Stato membro ospitante ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la stabile organizzazione e di chiedere di apportarvi le modifiche necessarie per consentire all’autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti ai capi V e VI e le misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi o le attività prestati dalla stabile organizzazione nel suo territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:97:oj#art-7