Art. 6

Esercizio della libertà di stabilimento

In vigore dal 20 gen 2016
Esercizio della libertà di stabilimento 1.   Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi e riassicurativi o gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che desiderano esercitare la libertà di stabilimento costituendo una succursale o una presenza permanente nel territorio di un altro Stato membro lo comunichino all’autorità competente del loro Stato membro d’origine e le forniscano le informazioni seguenti: a) il nome, l’indirizzo e, ove del caso, il numero registrazione dell’intermediario; b) lo Stato membro nel cui territorio l’intermediario intende stabilire una succursale o una presenza permanente; c) la categoria di intermediario cui appartengono e, se del caso, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano; d) i pertinenti rami assicurativi, se del caso; e) l’indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti; f) il nome di tutte le persone responsabili della gestione della succursale o della presenza permanente. L’eventuale presenza permanente di un intermediario nel territorio di un altro Stato membro che equivalga a una succursale è considerata al pari di una succursale, a meno che l’intermediario non stabilisca legalmente tale presenza permanente sotto un’altra forma giuridica. 2.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine, salvo nel caso in cui abbia motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria dell’intermediario assicurativo o riassicurativo o dell’intermediario assicurativo a titolo accessorio, tenendo conto delle attività di distribuzione previste, entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1 trasmette tali informazioni all’autorità competente dello Stato membro ospitante, che ne notifica la ricezione senza indugio. L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa per iscritto l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio che l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni. Entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, l’autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all’autorità competente dello Stato membro d’origine le disposizioni giuridiche applicabili sul suo territorio di cui all’, paragrafo 1, mediante gli strumenti indicati all’, paragrafi 3 e 4. L’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica tali informazioni all’intermediario e lo informa che può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante, a condizione che rispetti le suddette disposizioni giuridiche. Se entro il termine di cui al secondo comma non riceve alcuna comunicazione, l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio può stabilire la succursale e iniziare l’attività. 3.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine, quando rifiuta di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1 all’autorità competente dello Stato membro ospitante, indica, entro un mese dalla ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, le ragioni del rifiuto all’intermediario assicurativo o riassicurativo o all’intermediario assicurativo a titolo accessorio. Il rifiuto di cui al primo comma o ogni eventuale mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine sono oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d’origine. 4.   In caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati conformemente al paragrafo 1, l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio ne informa l’autorità competente del suo Stato membro d’origine almeno un mese prima della loro attuazione. Non appena praticabile e non più tardi di un mese dalla data in cui ha ricevuto l’informazione sulla modifica, l’autorità competente dello Stato membro d’origine ne informa anche l’autorità competente dello Stato membro ospitante.
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Esercizio della libertà di stabilimento (Art. 6 Direttiva (UE) 2016/97) — Testo vigente | Portale Normativo