Art. 45
Procedura per la decadenza o la dichiarazione di nullità
In vigore dal 16 dic 2015
Procedura per la decadenza o la dichiarazione di nullità
1. Fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi ai loro uffici.
2. La procedura amministrativa per la decadenza prevede che il marchio d'impresa debba decadere per i motivi di cui agli .
3. La procedura amministrativa per la nullità prevede che il marchio debba essere dichiarato nullo almeno per i seguenti motivi:
a)
il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui all';
b)
il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell', paragrafi dall'1 al 3.
4. La procedura amministrativa prevede che almeno i seguenti soggetti debbano poter presentare domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità:
a)
nei casi di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), le persone fisiche o giuridiche e i gruppi o gli organismi costituiti per rappresentare gli interessi di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori e che, a norma del diritto applicabile, hanno la capacità di stare in giudizio in nome proprio;
b)
nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all', paragrafo 2, e , paragrafo 3, lettera a), e la persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta di cui all', paragrafo 3, lettera (c).
5. Una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità può vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio contestato è registrato.
6. Una domanda di dichiarazione di nullità può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare.
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