Art. 46

Mancato uso come difesa in procedimenti per la dichiarazione di nullità

In vigore dal 16 dic 2015
Mancato uso come difesa in procedimenti per la dichiarazione di nullità 1.   In procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore, se il titolare del marchio d'impresa posteriore lo chiede, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell' per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni. 2.   Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo ai sensi dell', sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fornisce la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso. 3.   In mancanza delle prove di cui ai paragrafi 1 e 2, una domanda di dichiarazione di nullità sulla base di un marchio anteriore è respinta. 4.   Se il marchio d'impresa anteriore è stato usato conformemente all' solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di dichiarazione di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi. 5.   I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l'uso effettivo del marchio UE è determinato a norma dell' del regolamento (CE) n. 207/2009.
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