Art. 43

Procedura di opposizione

In vigore dal 16 dic 2015
Procedura di opposizione 1.   Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa per i motivi di cui all'. 2.   La procedura amministrativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo dispone almeno che il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all', paragrafo 2, e , paragrafo 3, lettera a), e la persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta di cui all', paragrafo 3, lettera c), possano presentare opposizione. L'opposizione può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che tutti appartengano allo stesso titolare e sulla base di una parte o della totalità dei prodotti e servizi per i quali il diritto anteriore è registrato o richiesto, e può anche vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o servizi per i quali il marchio contestato è richiesto. 3.   Alle parti è concesso, su richiesta congiunta, un periodo minimo di due mesi nel procedimento di opposizione al fine di consentire la possibilità di una composizione amichevole tra la controparte e il richiedente.
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Procedura di opposizione (Art. 43 Direttiva (UE) 2015/2436) — Testo vigente | Portale Normativo