Art. 41

Divisione delle domande e delle registrazioni

In vigore dal 16 dic 2015
Divisione delle domande e delle registrazioni Il richiedente o il titolare può dividere una domanda o una registrazione di marchio d'impresa nazionale in due o più domande o registrazioni separate inviando una dichiarazione all'ufficio e indicando per ciascuna domanda o registrazione parziale i prodotti o servizi contemplati dalla domanda o registrazione originaria che devono essere inclusi nelle domande o registrazioni parziali.
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Divisione delle domande e delle registrazioni (Art. 41 Direttiva (UE) 2015/2436) — Testo vigente | Portale Normativo