Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 nov 2015
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW («impianti di combustione medi»), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato. 2.   La presente direttiva si applica inoltre a un insieme formato da nuovi impianti di combustione medi conformemente all', anche qualora la potenza termica nominale totale di tale insieme sia pari o superiore a 50 MW, a meno che detto insieme non costituisca un impianto di combustione disciplinato dal capo III della direttiva 2010/75/UE. 3.   La presente direttiva non si applica: a) agli impianti di combustione disciplinati dal capo III o del capo IV della direttiva 2010/75/UE; b) agli impianti di combustione disciplinati dalla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12); c) agli impianti di combustione in azienda con una potenza termica nominale totale inferiore o pari a 5 MW, che utilizzano esclusivamente stallatico non trasformato ottenuto da volatili, di cui all', lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), come combustibile; d) agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l'essiccazione o per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali; e) agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono impiegati per il riscaldamento a gas diretto utilizzato per riscaldare gli spazi interni ai fini del miglioramento delle condizioni sul posto di lavoro; f) agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione dei gas di scarico originati da processi industriali mediante combustione che non sono gestiti come impianti di combustione indipendenti; g) a qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, di una nave o di un aeromobile; h) alle turbine a gas e ai motori a gas e diesel se usati su piattaforme off-shore; i) ai dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico; j) ai dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; k) ai reattori utilizzati nell'industria chimica; l) alla batteria di forni per il coke; m) ai cowpers degli altiforni; n) agli impianti di cremazione; o) agli impianti di combustione alimentati con combustibili di raffineria, da soli o con altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas; p) alle caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno. 4.   La presente direttiva non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alle attività di sperimentazione relative agli impianti di combustione medi. Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'applicazione del presente paragrafo.
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