Art. 3
Riesame
In vigore dal 9 set 2015
Riesame
1. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione della disponibilità sul mercato dell'Unione entro il 2020 dei quantitativi necessari di biocarburanti economicamente vantaggiosi prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture non alimentari, del loro impatto ambientale, economico e sociale, compresa la necessità di criteri aggiuntivi per assicurarne la sostenibilità, e delle migliori conoscenze scientifiche disponibili sulle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. Ove opportuno la relazione è corredata di proposte di ulteriori misure, tenendo conto di considerazioni economiche, sociali ed ambientali.
2. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta, sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche:
a)
l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. A questo proposito, la relazione include anche gli ultimi dati disponibili riguardo alle ipotesi fondamentali che condizionano i risultati della modellizzazione delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi, tra cui le tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto, il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione, nonché il possibile impatto delle politiche dell'Unione, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, coinvolgendo le parti interessate in tale processo di revisione;
b)
l'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture non alimentari a norma dell', paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, specificando se si prevede che nel 2020 l'Unione nel suo complesso usi 0,5 punti percentuali in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto mediante biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime e da altri carburanti elencati nella parte A dell'allegato IX;
c)
l'impatto dell'aumento della domanda di biomassa sui settori che utilizzano la biomassa;
d)
la possibilità di fissare criteri per l'individuazione e la certificazione di biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni prodotti in conformità dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, al fine di aggiornare, se del caso, l'allegato V della direttiva 98/70/CE e l'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE;
e)
i potenziali benefici e rischi economici e ambientali di un aumento della produzione e dell'uso di colture non alimentari dedicate coltivate soprattutto a fini energetici, ricorrendo anche ai dati relativi ai progetti esistenti;
f)
la quota relativa di bioetanolo e biodiesel sul mercato dell'Unione e la quota di energia da fonti rinnovabili in benzina. La Commissione valuta altresì i fattori trainanti che influiscono sulla quota di energia da fonti rinnovabili in benzina, nonché eventuali ostacoli alla diffusione. Tale valutazione comprende i costi, le norme sui combustibili, le infrastrutture e le condizioni climatiche. La Commissione può, se del caso, presentare raccomandazioni sulle modalità per superare gli ostacoli identificati; e
g)
la determinazione di quali Stati membri hanno deciso di applicare il limite sul quantitativo di biocombustibili prodotti a partire da cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE, e se siano state sollevate questioni relative all'attuazione o al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE. La Commissione valuta altresì la misura in cui i biocarburanti prodotti a partire da cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, che sono forniti per conseguire l'obiettivo fissato all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE, superano i livelli che possono contribuire agli obiettivi della direttiva 2009/28/CE. La valutazione comprende anche un esame dell'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e dell'efficacia in termini di costi dell'approccio seguito dagli Stati membri.
Se del caso, la relazione fornisce altresì informazioni sulla disponibilità di finanziamenti e di altre misure volte a compiere quanto prima progressi per il conseguimento di una quota di 0,5 punti percentuali in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nell'Unione mediante i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime e altri carburanti elencati nella parte A dell'allegato IX, ove ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.
Ove opportuno, la relazione di cui al primo comma è corredata di una proposta legislativa basata sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione per:
a)
l'introduzione di fattori adattati di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli idonei criteri di sostenibilità stabiliti nelle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE;
b)
l'introduzione di ulteriori misure per prevenire e combattere la frode, ivi comprese misure supplementari da adottare a livello dell'Unione;
c)
la promozione di biocarburanti sostenibili dopo il 2020 in modo tecnologicamente neutro, nell'ambito del quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima.
3. La Commissione, se opportuno alla luce delle relazioni dei sistemi volontari ai sensi dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica delle disposizioni di dette direttive riguardanti i sistemi volontari al fine di promuovere le migliori prassi.
Storico versioni
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