Art. 1

Modifiche della direttiva 98/70/CE

In vigore dal 9 set 2015
Modifiche della direttiva 98/70/CE La direttiva 98/70/CE è così modificata: 1) all', sono aggiunti i punti seguenti: «10)   “carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica”: i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti; 11)   “colture amidacee”: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma); 12)   “biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni”: biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per biocarburanti di cui all'articolo 7 ter; 13)   “residuo della lavorazione”: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo; 14)   “residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura”: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione.»; 2) l'articolo 7 bis è così modificato: a) al paragrafo 1, dopo il primo comma, è inserito il comma seguente: «Gli Stati membri possono permettere ai fornitori di biocarburanti utilizzati nel settore dell'aviazione di scegliere se contribuire all'obbligo di riduzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, purché tali biocarburanti soddisfino i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter.»; b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri possono prevedere che, ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma del presente paragrafo, il contributo massimo dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, così come da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, non superi il contributo massimo di cui all', paragrafo 4, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/28/CE.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La Commissione adotta atti di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, per stabilire norme dettagliate per l'applicazione uniforme del paragrafo 4 del presente articolo da parte degli Stati membri.»; d) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6.   Qualora anteriormente al 5 ottobre 2015 non siano già stati stabiliti valori standard per le emissioni di gas a effetto serra, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, entro il 31 dicembre 2017, per stabilire tali valori relativamente: a) ai carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica; b) alla cattura e all'utilizzo del carbonio a fini di trasporto. 7.   Nell'ambito della comunicazione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che ogni anno i fornitori di carburanti presentino all'autorità designata dallo Stato membro una relazione sulle filiere di produzione dei biocarburanti, sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime categorizzate nell'allegato V, parte A, e sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, inclusi i valori medi provvisori delle emissioni stimate prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. Gli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione.»; 3) l'articolo 7 ter è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60 % per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015. Un impianto è considerato operativo se ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti. In caso di impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti è pari ad almeno il 35 % fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50 % a partire dal 1o gennaio 2018. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolata in conformità dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 1.»; b) al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso; 4) l'articolo 7 quater è così modificato: a) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, per stabilire l'elenco delle informazioni appropriate e pertinenti di cui ai primi due commi del presente paragrafo. La Commissione provvede, in particolare, a che la comunicazione di dette informazioni non rappresenti un onere amministrativo eccessivo per gli operatori in generale o per i piccoli coltivatori, le organizzazioni di produttori e le cooperative in particolare.»; b) al paragrafo 5, sono aggiunti i commi seguenti: «I sistemi volontari di cui al paragrafo 4 (“sistemi volontari”) pubblicano periodicamente, e almeno una volta all'anno, un elenco dei loro organismi di certificazione utilizzati per il controllo indipendente, indicando per ciascun organismo di certificazione da quale soggetto o autorità nazionale pubblica è stato riconosciuto e quale soggetto o autorità nazionale pubblica ne attua la sorveglianza. In particolare per prevenire le frodi, la Commissione può, sulla base di un'analisi dei rischi o delle relazioni di cui al paragrafo 6, secondo comma, del presente articolo, precisare le norme del controllo indipendente e imporre a tutti i sistemi volontari di applicarle. Ciò avviene tramite atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Tali atti fissano un termine entro il quale i sistemi volontari devono attuare le norme. La Commissione può abrogare le decisioni che riconoscono i sistemi volontari qualora essi non attuino tali norme entro i tempi previsti.»; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Tali decisioni sono valide per un periodo non superiore ai cinque anni. La Commissione dispone che ciascun sistema volontario in relazione al quale è stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 4 le presenti entro il 6 ottobre 2016, e successivamente ogni anno entro il 30 aprile, una relazione che contempli ciascuno dei punti indicati al presente paragrafo, terzo comma. In generale, le relazioni riguardano l'anno civile precedente. La prima relazione riguarda almeno sei mesi a partire dal 9 settembre 2015. Il requisito di presentare una relazione si applica soltanto ai sistemi volontari che operano da almeno 12 mesi. Entro il 6 aprile 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui analizza le relazioni di cui al presente paragrafo, secondo comma, rivedendo il funzionamento degli accordi di cui al paragrafo 4 o dei sistemi volontari in relazione ai quali è stata adottata una decisione a norma del presente articolo e in cui individua le migliori prassi. La relazione si basa sulle migliori informazioni disponibili, anche a seguito di consultazioni con le parti interessate, e sull'esperienza pratica nell'applicazione degli accordi o dei sistemi interessati. La relazione analizza i seguenti aspetti: in generale: a) l'indipendenza, le modalità e la frequenza dei controlli, sia in relazione a quanto indicato su tali aspetti nella documentazione del sistema interessato al momento dell'approvazione dello stesso da parte della Commissione, sia in relazione alle migliori prassi del settore; b) la disponibilità di metodi, nonché l'esperienza e la trasparenza in relazione alla loro applicazione, per individuare e trattare i casi di inosservanza, in particolare per trattare i casi o le denunce di illeciti gravi da parte degli aderenti al sistema; c) la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue applicabili dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle pertinenti certificazioni e l'accessibilità delle relazioni di revisione; d) la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità autoctone e locali prima del processo decisionale durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli, e la risposta fornita ai loro contributi; e) la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei revisori e dei pertinenti organismi del sistema; f) gli aggiornamenti del sistema rispetto al mercato, i quantitativi di materie prime e biocarburanti certificati, per paese di origine e tipologia, il numero dei partecipanti; g) la semplicità e l'efficacia di attuazione di un sistema per identificare le prove di conformità ai criteri di sostenibilità offerte dal sistema a chi vi aderisce, quale mezzo atto a prevenire attività fraudolente, in particolare ai fini dell'individuazione, del trattamento e del seguito da dare ai casi sospetti di frode e di altre irregolarità e, se del caso, il numero dei casi di frode o irregolarità individuati; e in particolare: h) le opzioni per l'autorizzazione dei soggetti a riconoscere e monitorare gli organismi di certificazione; i) i criteri per il riconoscimento o l'accreditamento degli organismi di certificazione; j) le norme sulle modalità di esecuzione del monitoraggio degli organismi di certificazione; k) le modalità per agevolare o migliorare la promozione delle migliori prassi. Uno Stato membro può notificare il suo sistema nazionale alla Commissione. La Commissione procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema. Una decisione sulla conformità di tale sistema nazionale così notificato alle condizioni della presente direttiva è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi di verifica della conformità ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Ove la decisione sia positiva, i sistemi istituiti conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco riconoscimento al sistema di detto Stato membro per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5.»; d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina l'applicazione dell'articolo 7 ter in relazione ad una fonte di biocarburante e, entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta, decide secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, se lo Stato membro interessato possa prendere in considerazione il biocarburante proveniente da detta fonte ai fini dell'articolo 7 bis.»; 5) l'articolo 7 quinquies è così modificato: a) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole incluse nelle relazioni di cui al paragrafo 2 nel caso degli Stati membri e, nel caso dei territori esterni all'Unione, nelle relazioni equivalenti a quelle di cui al paragrafo 2 ed elaborate dagli organi competenti possono essere presentate alla Commissione. 4.   La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, che le relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biocarburanti tipicamente prodotte in tali zone agli scopi previsti dall'articolo 7 ter, paragrafo 2. 5.   Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora e pubblica una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione. Qualora le relazioni di cui al primo comma indichino che può rendersi necessario adeguare i valori standard e i valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, la Commissione presenta se del caso una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.»; b) il paragrafo 6 è soppresso; c) al paragrafo 7, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «7.   La Commissione esamina regolarmente l'allegato IV al fine di inserirvi, se la situazione lo giustifica, i valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime. L'esame tiene conto anche della modifica della metodologia definita all'allegato IV, parte C, in particolare per quanto riguarda: — le modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui; — le modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari; — le modalità di contabilizzazione della cogenerazione; e — lo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari. I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile. Qualora, in seguito al suo esame, la Commissione concluda che occorre apportare aggiunte all'allegato IV, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis per aggiungere, ma non per cancellare o modificare, i valori tipici e i valori standard stimati di cui all'allegato IV, parti A, B, D ed E, per le filiere dei biocarburanti per le quali nel suddetto allegato non sono ancora inclusi valori specifici.»; d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Se del caso, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dell'allegato IV, parte C, punto 9, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche e definizioni particolareggiate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»; 6) all'articolo 7 sexies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, all'articolo 7 quater, paragrafo 2, all'articolo 7 quater, paragrafo 9, e all'articolo 7 quinquies, paragrafi 4 e 5, così come le relazioni e le informazioni presentate a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 3, primo e quinto comma, e dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, sono preparate e trasmesse ai fini della direttiva 2009/28/CE e della presente direttiva.»; 7) l'articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri verificano l'ottemperanza alle prescrizioni degli , in relazione alla benzina e ai combustibili diesel, in base ai metodi analitici indicati rispettivamente negli allegati I e II.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Entro il 31 agosto di ogni anno gli Stati membri presentano una relazione sui dati nazionali relativi alla qualità dei carburanti per l'anno civile precedente. La Commissione stabilisce un formato comune per la presentazione di una sintesi dei dati sulla qualità dei carburanti su scala nazionale mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Gli Stati membri presentano la prima relazione entro il 30 giugno 2002. A decorrere dal 1o gennaio 2004 le relazioni sono presentate in un formato compatibile con quello descritto nella pertinente norma europea. Inoltre, gli Stati membri comunicano il volume complessivo della benzina e dei combustibili diesel commercializzati nei propri territori e il volume della benzina senza piombo e dei combustibili diesel senza piombo commercializzati con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg. Inoltre, gli Stati membri comunicano ogni anno la disponibilità, su una base geografica adeguatamente equilibrata, di benzina e di combustibili diesel con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg che sono commercializzati nel proprio territorio.»; 8) all'articolo 8 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Alla luce della valutazione svolta utilizzando il metodo di prova di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo ed il Consiglio possono riesaminare il limite del tenore di MTT nei combustibili specificato al paragrafo 2, in base a una proposta legislativa della Commissione.»; 9) all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «k) le filiere di produzione, i volumi e le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, compresi i valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e il margine associato derivato dall'analisi di sensibilità di cui all'allegato V, dei biocarburanti consumati nell'Unione. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati relativi ai valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e al margine associato derivato dall'analisi di sensibilità.»; 10) l'articolo 10 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Procedura di adeguamento dei metodi analitici autorizzati e tensione massima di vapore consentita»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis nella misura necessaria per adeguare i metodi analitici autorizzati al fine di garantire la coerenza con eventuali revisioni delle norme europee di cui agli allegati I e II. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis al fine di adeguare le deroghe per la tensione massima di vapore consentita in kPa del contenuto di etanolo della benzina di cui all'allegato III affinché rientri nel limite stabilito all', paragrafo 4, primo comma. Tali atti delegati fanno salve le deroghe concesse a norma dell', paragrafo 4.»; 11) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 ottobre 2015. 3.   La delega di potere di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 6, dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 12) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedura di comitato 1.   Ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato per la qualità dei carburanti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 2.   Per questioni relative alla sostenibilità dei biocarburanti ai sensi degli articoli 7 ter, 7 quater e 7 quinquies, la Commissione è assistita dal comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. (*1)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" 13) l'allegato IV è modificato e l'allegato V è aggiunto conformemente all'allegato I della presente direttiva.
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