Art. 4
Recepimento
In vigore dal 9 set 2015
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 settembre 2017. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. In tale occasione gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi obiettivi nazionali fissati in conformità dell', paragrafo 4, lettera e), della direttiva 2009/28/CE e, se del caso, la differenziazione del medesimo obiettivo rispetto al valore di riferimento ivi menzionato e i relativi motivi.
Nel 2020 gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati conseguiti per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi nazionali fissati in conformità dell', paragrafo 4, lettera e), della direttiva 2009/28/CE, motivando eventuali carenze.
Storico versioni
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