Art. 19

Condizioni per la moltiplicazione

In vigore dal 15 ott 2014
Condizioni per la moltiplicazione 1.   Le piante madri di base coltivate a partire da materiali di pre-base ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), possono essere moltiplicate in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di base. Le piante madri di base sono moltiplicate conformemente all' o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'. Il numero massimo consentito di generazioni e la durata di vita massima consentita delle piante madri di base corrispondono a quelli stabiliti nell'allegato V per i generi o le specie pertinenti. 2.   Laddove siano consentite generazioni multiple di piante madri di base, ciascuna generazione diversa dalla prima può derivare da qualsiasi generazione precedente. 3.   I materiali di moltiplicazione di generazioni diverse sono tenuti separati.
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Condizioni per la moltiplicazione (Art. 19 Direttiva (UE) 2014/98) — Testo vigente | Portale Normativo