Art. 18
Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di base e dei materiali di base
In vigore dal 15 ott 2014
Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di base e dei materiali di base
1. Le piante madri di base e i materiali di base sono conservati in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.
2. La distanza di isolamento dei campi di cui al paragrafo 1 dipende dalle circostanze regionali, dal tipo di materiali di moltiplicazione, dalla presenza di organismi nocivi nella zona interessata e dai rischi pertinenti connessi, come stabilito dall'organismo ufficiale responsabile in base alle ispezioni ufficiali.
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