Art. 17
Requisiti relativi al terreno
In vigore dal 15 ott 2014
Requisiti relativi al terreno
1. Le piante madri di base e i materiali di base possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus è stabilita dal campionamento e dall'analisi.
Il campionamento di cui sopra è effettuato dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.
Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati prima che le piante madri di base o i materiali di base in questione siano piantati e sono ripetuti durante la crescita, qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1.
Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato III e purché tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di base o per i materiali di base in questione.
2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti.
Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando l'organismo ufficiale responsabile conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.
3. Nel caso del campionamento e dell'analisi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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