Art. 3

Documento di accompagnamento per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati

In vigore dal 15 ott 2014
Documento di accompagnamento per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati 1.   Gli Stati membri possono disporre che, per i lotti di varietà o di tipi diversi di materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati da commercializzare insieme, un documento di accompagnamento possa essere redatto dall'organismo ufficiale responsabile, o dal fornitore interessato sotto la supervisione di detto organismo, ad integrazione dell'etichetta di cui all'. 2.   Il documento di accompagnamento soddisfa le seguenti prescrizioni: a) comprende le informazioni di cui all', paragrafo 2, e quali indicate sulla relativa etichetta; b) è redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione; c) è consegnato almeno in duplice copia (fornitore e destinatario); d) accompagna i materiali dalla sede del fornitore alla sede del destinatario; e) riporta il nome e l'indirizzo del destinatario; f) indica la data di rilascio del documento; g) comprende, se del caso, informazioni supplementari pertinenti per i lotti in questione. 3.   Qualora le informazioni contenute nel documento di accompagnamento siano in contraddizione con le informazioni riportate sull'etichetta di cui all', prevalgono le informazioni riportate su tale etichetta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir_impl:2014:96:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Documento di accompagnamento per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati (Art. 3 Direttiva (UE) 2014/96) — Testo vigente | Portale Normativo