Art. 1

Prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio

In vigore dal 15 ott 2014
Prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto (di seguito i «materiali di moltiplicazione»), ufficialmente certificati come materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati, e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti (di seguito le «piante da frutto»), ufficialmente certificate come materiali certificati, siano commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio di cui agli . Se del caso, ad integrazione dell'etichetta può essere utilizzato un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dall'. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis) siano commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni relative al documento del fornitore di cui all'.
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