Art. 2

Etichetta per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati

In vigore dal 15 ott 2014
Etichetta per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati 1.   Per quanto riguarda i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati, gli Stati membri provvedono affinché un'etichetta conforme ai paragrafi da 2 a 5 sia redatta e apposta dall'organismo ufficiale responsabile sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che l'organismo ufficiale responsabile possa autorizzare il fornitore a redigere e apporre l'etichetta sotto la sua supervisione. La forma grafica dell'etichetta è stabilita dall'organismo ufficiale responsabile conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4. I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore, e tale etichetta è apposta in conformità al paragrafo 5, secondo comma. Gli Stati membri possono disporre che le piante da frutto di un anno o più siano etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura può essere effettuata nel campo prima o durante lo sradicamento oppure successivamente. Se l'etichettatura è effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono sradicate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non siano etichettate. 2.   L'etichetta riporta le seguenti informazioni: a) la dicitura «norme e regole UE»; b) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice; c) l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice; d) il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile; e) il numero di riferimento dell'imballaggio o del mazzo, il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita; f) la denominazione botanica; g) la categoria, e per i materiali di base anche il numero di generazione; h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»; i) la dicitura «varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta», se del caso; j) la quantità; k) il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura; l) l'anno di emissione; m) nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta: l'anno di emissione dell'etichetta originale. 3.   L'etichetta è stampata con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, è facilmente visibile e leggibile. 4.   Se per una qualsiasi categoria di piante o di parti di piante è utilizzata un'etichetta colorata, il colore dell'etichetta è: a) bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di pre-base; b) bianco per i materiali di base; c) blu per i materiali certificati. 5.   L'etichetta è apposta sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare in un imballaggio, in un mazzo o in un contenitore, l'etichetta è apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore. Qualora, a norma del paragrafo 1, secondo comma, i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto siano commercializzati con un'etichetta unica, essa è apposta sull'imballaggio, sul mazzo o sul contenitore formato da tali materiali di moltiplicazione o piante da frutto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir_impl:2014:96:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo