Art. 2
Etichetta per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati
In vigore dal 15 ott 2014
Etichetta per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati
1. Per quanto riguarda i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati, gli Stati membri provvedono affinché un'etichetta conforme ai paragrafi da 2 a 5 sia redatta e apposta dall'organismo ufficiale responsabile sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che l'organismo ufficiale responsabile possa autorizzare il fornitore a redigere e apporre l'etichetta sotto la sua supervisione. La forma grafica dell'etichetta è stabilita dall'organismo ufficiale responsabile conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4.
I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore, e tale etichetta è apposta in conformità al paragrafo 5, secondo comma.
Gli Stati membri possono disporre che le piante da frutto di un anno o più siano etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura può essere effettuata nel campo prima o durante lo sradicamento oppure successivamente. Se l'etichettatura è effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono sradicate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non siano etichettate.
2. L'etichetta riporta le seguenti informazioni:
a)
la dicitura «norme e regole UE»;
b)
lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;
c)
l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;
d)
il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;
e)
il numero di riferimento dell'imballaggio o del mazzo, il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;
f)
la denominazione botanica;
g)
la categoria, e per i materiali di base anche il numero di generazione;
h)
la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;
i)
la dicitura «varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta», se del caso;
j)
la quantità;
k)
il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura;
l)
l'anno di emissione;
m)
nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta: l'anno di emissione dell'etichetta originale.
3. L'etichetta è stampata con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, è facilmente visibile e leggibile.
4. Se per una qualsiasi categoria di piante o di parti di piante è utilizzata un'etichetta colorata, il colore dell'etichetta è:
a)
bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di pre-base;
b)
bianco per i materiali di base;
c)
blu per i materiali certificati.
5. L'etichetta è apposta sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare in un imballaggio, in un mazzo o in un contenitore, l'etichetta è apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore.
Qualora, a norma del paragrafo 1, secondo comma, i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto siano commercializzati con un'etichetta unica, essa è apposta sull'imballaggio, sul mazzo o sul contenitore formato da tali materiali di moltiplicazione o piante da frutto.
Storico versioni
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