Art. 20
Informazioni generali sui conti di pagamento con caratteristiche di base
In vigore dal 23 lug 2014
Informazioni generali sui conti di pagamento con caratteristiche di base
1. Gli Stati membri assicurano che vengano adottate misure adeguate per informare l’opinione pubblica sull’esistenza del conto di pagamento con caratteristiche di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, delle procedure da seguire per esercitare il diritto di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base e delle modalità di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri garantiscono che le azioni di comunicazione siano sufficienti e ben mirate e che siano dirette, in particolare, ai consumatori vulnerabili, in movimento e sprovvisti di un conto bancario.
2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi mettano a disposizione dei consumatori gratuitamente informazioni ed assistenza accessibili relative alle caratteristiche specifiche del conto di pagamento con caratteristiche di base offerto e alle relative spese e condizioni d’uso. Gli Stati membri assicurano inoltre che le informazioni indichino chiaramente che l’acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio per accedere ad un conto di pagamento con caratteristiche di base.
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