Art. 18
Spese connesse
In vigore dal 23 lug 2014
Spese connesse
1. Gli Stati membri assicurano che i servizi di cui all’ siano offerti dagli enti creditizi a titolo gratuito o per una spesa ragionevole.
2. Gli Stati membri assicurano che le spese addebitate al consumatore per il mancato adempimento degli impegni assunti nel contratto quadro siano ragionevoli.
3. Gli Stati membri assicurano che le spese ragionevoli di cui ai paragrafi 1 e 2 siano determinate tenendo conto almeno dei seguenti criteri:
a)
i livelli di reddito nazionali;
b)
le spese medie addebitate dagli enti creditizi nello Stato membro interessato per i servizi forniti sui conti di pagamento.
4. Fatto salvo il diritto di cui all’, paragrafo 2 e l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono richiedere agli enti creditizi di applicare diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, consentendo in particolare condizioni più vantaggiose per i consumatori vulnerabili sprovvisti di un conto bancario. In tali casi, gli Stati membri assicurano che i consumatori ricevano orientamento, nonché informazioni adeguate sulle opzioni disponibili.
Storico versioni
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