Art. 19
Contratti quadro e recesso
In vigore dal 23 lug 2014
Contratti quadro e recesso
1. Il contratto quadro che dà accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base è soggetto alle disposizioni della direttiva 2007/64/CE, salvo altrimenti disposto nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.
2. L’ente creditizio può recedere dal contratto quadro soltanto se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a)
il consumatore ha usato intenzionalmente il conto di pagamento per fini illeciti;
b)
non è stata effettuata alcuna operazione sul conto di pagamento per più di 24 mesi consecutivi;
c)
il consumatore ha fornito informazioni errate per ottenere l’apertura del conto di pagamento con caratteristiche di base, nel caso in cui, ove avesse fornito informazioni esatte, non avrebbe avuto tale diritto;
d)
il consumatore non è più legalmente soggiornante nell’Unione;
e)
il consumatore ha successivamente aperto un secondo conto di pagamento, che gli consente di utilizzare i servizi di cui all’, paragrafo 1, nello Stato membro nel quale è già titolare di un conto di pagamento con caratteristiche di base.
3. Gli Stati membri possono individuare ulteriori casi limitati e specifici in cui l’ente creditizio può recedere dal contratto quadro relativo ad un conto di pagamento con caratteristiche di base. Tali casi devono basarsi sulle disposizioni del diritto nazionale applicabile nel loro territorio ed essere diretti a evitare che i consumatori abusino del loro diritto di accesso di un conto di pagamento con caratteristiche di base.
4. Gli Stati membri assicurano che quando l’ente creditizio recede dal contratto relativo al conto di pagamento con caratteristiche di base per uno o più dei motivi di cui al paragrafo 2, lettere b), d) ed e), e al paragrafo 3, comunichi al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese, a meno che tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Quando l’ente creditizio recede dal contratto conformemente al paragrafo 2, lettera a) o c), la risoluzione del contratto ha effetto immediato.
5. Nella comunicazione del recesso il consumatore è informato dell’eventuale procedura per presentare reclamo contro il recesso, e del suo diritto di consumatore a contattare l’autorità competente nonché l’organismo designato per la risoluzione alternativa delle controversie, e delle rispettive informazioni di contatto.
Storico versioni
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