Art. 14

Informazioni sul servizio di trasferimento

In vigore dal 23 lug 2014
Informazioni sul servizio di trasferimento 1.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione dei consumatori le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento: a) i compiti del prestatore di servizi di pagamento trasferente e del ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all’; b) i termini per la conclusione delle rispettive fasi procedurali; c) le eventuali spese addebitate per la procedura di trasferimento; d) ogni informazione che al consumatore sia richiesto di fornire; e e) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie di cui all’. Gli Stati membri possono richiedere ai prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione anche altre informazioni, comprese, ove applicabile, le informazioni necessarie per individuare a quale sistema di garanzia dei depositi in seno all’Unione appartiene il prestatore di servizi di pagamento. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione a titolo gratuito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole in tutti i locali dei prestatori di servizi di pagamento aperti ai consumatori, sono disponibili in formato elettronico sul loro sito Internet in qualsiasi momento e sono fornite ai consumatori su richiesta.
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Informazioni sul servizio di trasferimento (Art. 14 Direttiva (UE) 2014/92) — Testo vigente | Portale Normativo