Art. 15

Non discriminazione

In vigore dal 23 lug 2014
Non discriminazione Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi non discriminino i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi altro motivo di cui all’ della Carta in relazione alla domanda da parte di tali consumatori di conto di pagamento o all’accesso al conto nell’Unione. Le condizioni applicabili alla tenuta di un conto di pagamento con caratteristiche di base non sono in alcun modo discriminatorie.
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Non discriminazione (Art. 15 Direttiva (UE) 2014/92) — Testo vigente | Portale Normativo