Art. 14
Informazioni sul servizio di trasferimento
In vigore dal 23 lug 2014
Informazioni sul servizio di trasferimento
1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione dei consumatori le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:
a)
i compiti del prestatore di servizi di pagamento trasferente e del ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all’;
b)
i termini per la conclusione delle rispettive fasi procedurali;
c)
le eventuali spese addebitate per la procedura di trasferimento;
d)
ogni informazione che al consumatore sia richiesto di fornire; e
e)
le procedure di risoluzione alternativa delle controversie di cui all’.
Gli Stati membri possono richiedere ai prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione anche altre informazioni, comprese, ove applicabile, le informazioni necessarie per individuare a quale sistema di garanzia dei depositi in seno all’Unione appartiene il prestatore di servizi di pagamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione a titolo gratuito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole in tutti i locali dei prestatori di servizi di pagamento aperti ai consumatori, sono disponibili in formato elettronico sul loro sito Internet in qualsiasi momento e sono fornite ai consumatori su richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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