Art. 33
Scambio di esperienze
In vigore dal 23 lug 2014
Scambio di esperienze
La Commissione provvede all’organizzazione di scambi di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica, specialmente riguardo alla vigilanza del mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:90:oj#art-33