Art. 33 · Scambio di esperienze

Art. 33

Scambio di esperienze

In vigore dal 23 lug 2014
Scambio di esperienze La Commissione provvede all’organizzazione di scambi di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica, specialmente riguardo alla vigilanza del mercato.
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