Art. 34

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 23 lug 2014
Coordinamento degli organismi notificati 1.   La Commissione garantisce l’istituzione e il corretto funzionamento di un coordinamento e una cooperazione appropriati tra organismi notificati sotto forma di un gruppo settoriale di organismi notificati. 2.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale gruppo settoriale, direttamente o mediante rappresentanti all’uopo designati.
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