Art. 19
Spese
In vigore dal 15 mag 2014
Spese
1. Gli importi recuperati in relazione alle sanzioni e/o ammende di cui al presente capo spettano all'autorità adita.
L'autorità adita recupera gli importi dovuti nella valuta del proprio Stato membro, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure o prassi amministrative che si applicano a reclami simili in quello Stato membro.
L'autorità adita converte, se necessario, in conformità del diritto e prassi nazionali, l'importo della sanzione e/o dell'ammenda nella valuta dello Stato adito applicando il tasso di cambio in vigore alla data in cui la sanzione e/o l'ammenda è stata inflitta.
2. Gli Stati membri rinunciano tra loro a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestano in forza della presente direttiva o risultanti dalla sua applicazione.
Storico versioni
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