Art. 18

Sospensione della procedura

In vigore dal 15 mag 2014
Sospensione della procedura 1.   Se, nel corso della procedura di recupero o di notificazione, la sanzione amministrativa e/o l'ammenda e/o il corrispondente reclamo sono impugnati o oggetto di ricorso da parte del prestatore di servizi in questione o da una parte interessata, la procedura di esecuzione transfrontaliera della sanzione e/o ammenda irrogata è sospesa in attesa della decisione al riguardo dell'autorità o dall'organo competente dello Stato membro richiedente. L'impugnazione o il ricorso sono proposti agli appropriati organi o autorità competenti dello Stato membro richiedente. L'autorità richiedente informa senza indugio dell'impugnazione l'autorità adita. 2.   Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notificazione effettuata da un'autorità adita sono sottoposte all'organo competente o all'autorità giudiziaria di tale Stato membro in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti.
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Sospensione della procedura (Art. 18 Direttiva (UE) 2014/67) — Testo vigente | Portale Normativo