Art. 18
Sospensione della procedura
In vigore dal 15 mag 2014
Sospensione della procedura
1. Se, nel corso della procedura di recupero o di notificazione, la sanzione amministrativa e/o l'ammenda e/o il corrispondente reclamo sono impugnati o oggetto di ricorso da parte del prestatore di servizi in questione o da una parte interessata, la procedura di esecuzione transfrontaliera della sanzione e/o ammenda irrogata è sospesa in attesa della decisione al riguardo dell'autorità o dall'organo competente dello Stato membro richiedente.
L'impugnazione o il ricorso sono proposti agli appropriati organi o autorità competenti dello Stato membro richiedente.
L'autorità richiedente informa senza indugio dell'impugnazione l'autorità adita.
2. Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notificazione effettuata da un'autorità adita sono sottoposte all'organo competente o all'autorità giudiziaria di tale Stato membro in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:67:oj#art-18