Art. 17

Motivi di rigetto

In vigore dal 15 mag 2014
Motivi di rigetto Le autorità adite non sono tenute a dare esecuzione ad una richiesta di recupero o di notificazione se la richiesta non contiene le informazioni di cui all', paragrafi 1 e 2, o è incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione. Inoltre, le autorità adite possono rifiutare di dare esecuzione ad una richiesta di recupero nelle seguenti circostanze: a) a seguito di accertamenti effettuati dall' autorità adita è evidente che le spese previste o le risorse necessarie per il recupero della sanzione amministrativa e/o dell'ammenda sono sproporzionate rispetto all'importo da recuperare o cagionerebbero notevoli difficoltà; b) la sanzione pecuniaria globale e/o ammenda è inferiore a 350 EUR o all'equivalente di tale importo; c) il mancato rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli imputati e dei principi giuridici fondamentali loro applicabili previsti dalla Costituzione dello Stato membro adito.
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Motivi di rigetto (Art. 17 Direttiva (UE) 2014/67) — Testo vigente | Portale Normativo