Art. 68
Collaborazione tra autorità nello stesso Stato membro
In vigore dal 15 mag 2014
Collaborazione tra autorità nello stesso Stato membro
Se uno Stato membro designa più di un’autorità competente per l’applicazione di una disposizione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014, i ruoli di tali autorità sono definiti con chiarezza ed esse collaborano strettamente.
Ciascuno Stato membro prescrive che tale collaborazione avvenga anche tra le autorità competenti ai fini della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 e le autorità dello stesso Stato membro preposte alla vigilanza sugli enti creditizi e altri istituti finanziari, sui fondi pensione, sugli OICVM, sugli intermediari assicurativi e riassicurativi, e sulle imprese di assicurazioni.
Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti scambino le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell’espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti.
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