Art. 7

Procedura di rilascio di autorizzazioni

In vigore dal 15 mag 2014
Procedura di rilascio di autorizzazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili attraverso lo sportello unico tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per opere di genio civile necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, comprese le informazioni riguardanti le esenzioni applicabili a tali elementi eventualmente previste dal diritto nazionale per tutte o alcune delle autorizzazioni. 2.   Gli Stati membri possono prevedere il diritto per le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione di chiedere, per via elettronica attraverso lo sportello unico, le autorizzazioni richieste per l'esecuzione di opere di genio civile necessarie al fine dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. 3.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le autorità competenti rilascino, o rifiutino, le autorizzazioni entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione, fatti salvi altri termini o obblighi specifici fissati ai fini del regolare svolgimento della procedura applicabili al rilascio delle autorizzazioni in conformità del diritto nazionale o dell'Unione o ai fini di un procedimento di ricorso. Gli Stati membri possono prevedere che, in via eccezionale, in casi debitamente giustificati, tale termine possa essere prorogato. L'eventuale proroga è quanto più breve possibile al fine di concedere o rifiutare l'autorizzazione. Qualsiasi rifiuto è debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 4.   Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione che abbiano subito danni a causa del mancato rispetto dei termini applicabili in virtù del paragrafo 3 abbiano il diritto di ricevere un risarcimento del danno subito, conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.
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Procedura di rilascio di autorizzazioni (Art. 7 Direttiva (UE) 2014/61) — Testo vigente | Portale Normativo