Art. 5

Coordinamento delle opere di genio civile

In vigore dal 15 mag 2014
Coordinamento delle opere di genio civile 1.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni operatore di rete abbia il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche soddisfi ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di genio civile, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, presentata da imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione ai fini dell'installazione di elementi di reti pubbliche di comunicazione ad alta velocità. Tali domande sono soddisfatte a condizione che: a) ciò non implichi costi supplementari, inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere di genio civile previste inizialmente; b) ciò non impedisca il controllo del coordinamento dei lavori, e c) la domanda di coordinamento sia presentata al più presto e in ogni caso almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni. Gli Stati membri possono prevedere regole sulla ripartizione dei costi legati al coordinamento di opere di genio civile. 3.   Se, entro un mese dalla data di ricezione della richiesta formale di trattativa, non viene raggiunto un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché ciascuna delle parti possa rivolgersi all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 3 emetta una decisione, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, per comporre la controversia avviata a norma del paragrafo 3, riguardante anche, se del caso, la determinazione di termini e condizioni e di prezzi equi e non discriminatori. L'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie compone la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento di una richiesta completa, tranne in circostanze eccezionali fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di adire un organo giurisdizionale. 5.   Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente articolo per opere di genio civile di modesta entità, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, o nel caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di esenzioni entro un termine ragionevole. Dette esenzioni sono notificate alla Commissione.
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