Art. 6

Trasparenza in materia di opere di genio civile programmate

In vigore dal 15 mag 2014
Trasparenza in materia di opere di genio civile programmate 1.   Al fine di negoziare accordi sul coordinamento di opere di genio civile di cui all', gli Stati membri esigono che, su specifica richiesta scritta di un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione, gli operatori di rete mettano a disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla loro infrastruttura fisica per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione, è in corso una procedura di concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti entro i sei mesi successivi: a) l'ubicazione e il tipo di opere; b) gli elementi di rete interessati; c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata; e d) un punto di contatto. La richiesta di un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione specifica la zona in cui intende installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Gli operatori di rete forniscono le informazioni richieste entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Gli Stati membri possono consentire che l'accesso alle informazioni minime sia limitato soltanto se ritenuto necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. 2.   L'operatore di rete può respingere la richiesta di cui al paragrafo 1 se: a) ha reso pubblicamente disponibili le informazioni richieste in formato elettronico; oppure b) l'accesso a tali informazioni è fornito dallo sportello unico. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore di rete renda disponibili le informazioni minime richieste di cui al paragrafo 1 attraverso lo sportello unico. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dal presente articolo, ciascuna delle parti possa adire un organismo nazionale di risoluzione delle controversie. Tale organismo, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, emette una decisione vincolante per comporre la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi, tranne in circostanze eccezionali, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di adire un organo giurisdizionale. 5.   Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente articolo per opere di genio civile di valore modesto o nel caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di esenzioni entro un periodo ragionevole. Dette esenzioni sono notificate alla Commissione.
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Trasparenza in materia di opere di genio civile programmate (Art. 6 Direttiva (UE) 2014/61) — Testo vigente | Portale Normativo