Art. 1
Numero di registrazione
In vigore dal 16 apr 2014
Numero di registrazione
1. Gli articoli pirotecnici sono etichettati con un numero di registrazione che comprende i seguenti elementi:
a)
il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera a), della direttiva 2007/23/CE (modulo B), o il certificato di conformità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera b), della direttiva 2007/23/CE (modulo G) o l'approvazione del sistema qualità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera c), della direttiva 2007/23/CE (modulo H);
b)
la categoria dell'articolo pirotecnico di cui è certificata la conformità in forma abbreviata, in maiuscolo:
—
F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio rispettivamente delle categorie 1, 2, 3 e 4,
—
T1 o T2 per gli articoli pirotecnici teatrali rispettivamente delle categorie T1 e T2,
—
P1 o P2 per altri articoli pirotecnici rispettivamente delle categorie P1 e P2;
c)
il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato per l'articolo pirotecnico.
2. Il numero di registrazione è costruito come segue: «XXXX — YY — ZZZZ…», dove XXXX fa riferimento al paragrafo 1, lettera a), YY fa riferimento al paragrafo 1, lettera b), e ZZZZ… fa riferimento al paragrafo 1, lettera c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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