Art. 1 · Numero di registrazione

Art. 1

Numero di registrazione

In vigore dal 16 apr 2014
Numero di registrazione 1.   Gli articoli pirotecnici sono etichettati con un numero di registrazione che comprende i seguenti elementi: a) il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera a), della direttiva 2007/23/CE (modulo B), o il certificato di conformità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera b), della direttiva 2007/23/CE (modulo G) o l'approvazione del sistema qualità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera c), della direttiva 2007/23/CE (modulo H); b) la categoria dell'articolo pirotecnico di cui è certificata la conformità in forma abbreviata, in maiuscolo: — F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio rispettivamente delle categorie 1, 2, 3 e 4, — T1 o T2 per gli articoli pirotecnici teatrali rispettivamente delle categorie T1 e T2, — P1 o P2 per altri articoli pirotecnici rispettivamente delle categorie P1 e P2; c) il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato per l'articolo pirotecnico. 2.   Il numero di registrazione è costruito come segue: «XXXX — YY — ZZZZ…», dove XXXX fa riferimento al paragrafo 1, lettera a), YY fa riferimento al paragrafo 1, lettera b), e ZZZZ… fa riferimento al paragrafo 1, lettera c).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir_impl:2014:58:oj#art-1