Art. 3

Obblighi dei fabbricanti e degli importatori

In vigore dal 16 apr 2014
Obblighi dei fabbricanti e degli importatori I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici: a) tengono un registro di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito di fabbricazione per almeno dieci anni dopo che l'articolo è stato immesso sul mercato; b) trasferiscono il registro alle autorità competenti nel caso in cui il fabbricante o l'importatore cessino l'attività; c) forniscono alle autorità competenti e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni di cui alla lettera a).
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Obblighi dei fabbricanti e degli importatori (Art. 3 Direttiva (UE) 2014/58) — Testo vigente | Portale Normativo