Art. 7

Requisiti minimi

In vigore dal 16 apr 2014
Requisiti minimi 1.   Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda la tutela del principio della parità di trattamento, misure più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva. 2.   Gli Stati membri possono stabilire che nelle competenze degli organismi di cui all' della presente direttiva per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari senza discriminazione fondata sulla nazionalità rientri anche il diritto alla parità di trattamento senza discriminazione fondata sulla nazionalità di tutti i cittadini dell'Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione e dei loro familiari, in conformità dell'articolo 21 TFUE e della direttiva 2004/38/CE. 3.   L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello di tutela dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari nei settori rientranti nel suo campo d'applicazione e non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre, in base all'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative diverse da quelle in vigore il 20 maggio 2014, purché sia rispettata la presente direttiva.
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