Art. 6

Accesso alle informazioni e diffusione delle informazioni

In vigore dal 16 apr 2014
Accesso alle informazioni e diffusione delle informazioni 1.   Gli Stati membri assicurano che le misure adottate in applicazione della presente direttiva e in forza degli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 siano portate a conoscenza delle persone interessate sull'intero territorio nazionale, in particolare i lavoratori e i datori di lavoro dell'Unione, con tutti i mezzi opportuni. 2.   Gli Stati membri forniscono, in più di una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, informazioni chiare, gratuite, facilmente accessibili, esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti dal diritto dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori. Tali informazioni devono inoltre essere facilmente consultabili su La tua Europa ed EURES.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:54:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accesso alle informazioni e diffusione delle informazioni (Art. 6 Direttiva (UE) 2014/54) — Testo vigente | Portale Normativo