Art. 4
Organismi preposti alla promozione della parità di trattamento e al sostegno dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari
In vigore dal 16 apr 2014
Organismi preposti alla promozione della parità di trattamento e al sostegno dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari
1. Ciascuno Stato membro designa una o più strutture o uno o più organismi («organismi») per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari, senza discriminazione fondata sulla nazionalità, restrizioni od ostacoli ingiustificati al loro diritto di libera circolazione, e adottano tutte le disposizioni necessarie al buon funzionamento di tali organismi. Tali organismi possono far parte di organismi esistenti a livello nazionale che perseguono obiettivi analoghi.
2. Gli Stati membri assicurano che la competenza di tali organismi comprenda:
a)
prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica e/o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni, delle organizzazioni e degli altri soggetti giuridici di cui all'.
b)
fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri al fine di cooperare e scambiare informazioni utili;
c)
realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione, o alla discriminazione in base alla nazionalità, di lavoratori dell'Unione e loro familiari;
d)
assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa a tali restrizioni e ostacoli o a tale discriminazione;
e)
pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori.
In relazione al primo comma, lettera a), qualora gli organismi prestino assistenza in procedimenti giudiziari, tale assistenza è gratuita per coloro che non dispongono di risorse sufficienti, in conformità del diritto o delle prassi nazionali.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli estremi dei punti di contatto e tutte le informazioni aggiornate o relative modifiche. La Commissione tiene un elenco dei punti di contatto e lo mette a disposizione degli Stati membri.
4. Gli Stati membri assicurano che gli organismi esistenti o di nuova istituzione conoscano e sappiano utilizzare e collaborare con i servizi di informazione e di assistenza esistenti a livello dell'Unione, quali La tua Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise Europe Network e gli sportelli unici.
5. Qualora i compiti di cui al paragrafo 2 siano assegnati a più organismi, gli Stati membri garantiscono l'adeguato coordinamento di tali compiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:54:oj#art-4