Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 apr 2014
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica alle materie seguenti, di cui agli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011, nel campo della libera circolazione dei lavoratori: a) accesso all'occupazione; b) condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, salute e sicurezza sul lavoro e, qualora i lavoratori dell'Unione diventino disoccupati, reintegro professionale o ricollocamento; c) accesso ai vantaggi sociali e fiscali; d) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori; e) accesso alla formazione; f) accesso all'alloggio; g) accesso all'istruzione, all'apprendistato e alla formazione professionale per i figli dei lavoratori dell'Unione; h) assistenza fornita dagli uffici di collocamento. 2.   L'ambito di applicazione della presente direttiva è identico a quello del regolamento (UE) n. 492/2011.
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