Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 16 apr 2014
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle materie seguenti, di cui agli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011, nel campo della libera circolazione dei lavoratori:
a)
accesso all'occupazione;
b)
condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, salute e sicurezza sul lavoro e, qualora i lavoratori dell'Unione diventino disoccupati, reintegro professionale o ricollocamento;
c)
accesso ai vantaggi sociali e fiscali;
d)
iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori;
e)
accesso alla formazione;
f)
accesso all'alloggio;
g)
accesso all'istruzione, all'apprendistato e alla formazione professionale per i figli dei lavoratori dell'Unione;
h)
assistenza fornita dagli uffici di collocamento.
2. L'ambito di applicazione della presente direttiva è identico a quello del regolamento (UE) n. 492/2011.
Storico versioni
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