Art. 20
Recepimento
In vigore dal 16 apr 2014
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 4, all’, paragrafo 1, lettere da d) a k), all’, paragrafi 2, 3 e 4 all’, paragrafi da 2 a 7, all’, paragrafi da 4 a 9, all’, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9, all’, paragrafi 2 e 3, agli articoli da 10 a 16, agli e all’allegato I entro il 3 luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, paragrafo 4, entro il 31 maggio 2016.
Qualora, dopo un attento esame, le autorità appropriate stabiliscano che un SGD non è ancora in grado di conformarsi all’ entro il 3 luglio 2015, le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sono messe in vigore entro il 31 maggio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore e i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva s’intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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