Art. 17

Designazione di un punto di contatto

In vigore dal 3 apr 2014
Designazione di un punto di contatto 1.   Gli Stati membri designano un punto di contatto che: — garantisca il coordinamento con i punti di contatto designati dagli altri Stati membri per quanto riguarda le azioni intraprese a norma dell’, — inoltri alla Commissione i dati di cui all’, — assicuri, se del caso, qualsiasi altro scambio di informazioni e l’assistenza ai punti di contatto degli altri Stati membri. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i nomi e le coordinate relativi al loro punto di contatto nazionale entro il 20 maggio 2015 e le comunicano immediatamente eventuali modifiche. La Commissione redige l’elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.
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Designazione di un punto di contatto (Art. 17 Direttiva (UE) 2014/47) — Testo vigente | Portale Normativo