Art. 17
Designazione di un punto di contatto
In vigore dal 3 apr 2014
Designazione di un punto di contatto
1. Gli Stati membri designano un punto di contatto che:
—
garantisca il coordinamento con i punti di contatto designati dagli altri Stati membri per quanto riguarda le azioni intraprese a norma dell’,
—
inoltri alla Commissione i dati di cui all’,
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assicuri, se del caso, qualsiasi altro scambio di informazioni e l’assistenza ai punti di contatto degli altri Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i nomi e le coordinate relativi al loro punto di contatto nazionale entro il 20 maggio 2015 e le comunicano immediatamente eventuali modifiche. La Commissione redige l’elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.
Storico versioni
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