Art. 20

Trasmissione di informazioni alla Commissione

In vigore dal 3 apr 2014
Trasmissione di informazioni alla Commissione 1.   Prima del 31 marzo 2021 e, successivamente, con cadenza biennale entro il 31 del mese di marzo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica, i dati raccolti relativi ai due anni civili precedenti concernenti i veicoli controllati nel loro territorio. Tali dati indicano: a) il numero di veicoli sottoposti a controllo; b) la categoria di veicoli sottoposta a controllo; c) il paese di immatricolazione di ogni veicolo controllato; d) in caso di controlli più approfonditi, gli ambiti oggetto di controllo e gli elementi per i quali il controllo ha dato esito negativo, ai sensi del punto 10 dell’allegato IV. La prima relazione riguarda il periodo di due anni a decorrere dal 1o gennaio 2019. 2.   La Commissione adotta, secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2, norme dettagliate in merito al formato in cui i dati di cui al paragrafo 1 devono essere comunicati con mezzi elettronici. Fino alla definizione di tali norme, ci si avvale del modello standard per le relazioni di cui all’allegato V. La Commissione riferisce i dati raccolti al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Trasmissione di informazioni alla Commissione (Art. 20 Direttiva (UE) 2014/47) — Testo vigente | Portale Normativo